Sez. L, Sentenza n. 13385 del 10/06/2009 (Rv. 608786 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Rapporto di lavoro del direttore sanitario con la A.S.L. o con l'Azienda Ospedaliera (A.O.) - Regione - Estraneità al rapporto - Determinazione del trattamento economico da parte della Regione - Irrilevanza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
Il rapporto di lavoro del direttore sanitario intercorre unicamente con la struttura sanitaria locale o ospedaliera, ancorché lo schema tipico di convenzione, comprensiva del relativo trattamento economico conforme a quello indicato nel d.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, sia stabilito dalla Regione; ne consegue che ogni pretesa del direttore sanitario relativa alla determinazione del trattamento economico va rivolta alla A.S.L. o all'Azienda Ospedaliera (A.O.) e non alla Regione, restando altresì irrilevante che l'accoglimento di tale pretesa possa incidere, in via di fatto ed indiretta, nei rapporti intercorrenti tra tali enti.
Riferimenti normativi: DPCM 19/07/1995 art. 2, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)