Sez. 3, Sentenza n. 19133 del 23/09/2004 (Rv. 577309 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Istituzione delle Aziende U.S.L. - Soppressione delle U.S.L. - Successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori di pertinenza degli enti soppressi - Gestioni stralcio radicate presso gli uffici competenti delle U.S.L. - Attribuzioni riguardo a tali rapporti - Sussistenza - Proroga della soggettività delle U.S.L. - Configurabilità - Rappresentanza da parte del direttore generale della azienda sanitaria quale commissario liquidatore - Sussistenza - Giudizi in corso - Legittimazione processuale delle U.S.L. - Permanenza - Impugnazioni - Legittimazione della Regione e del Commissario liquidatore - Fattispecie concernente una U.S.L. della Regione Emilia-Romagna.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
Per effetto della soppressione delle Unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle Aziende Unità Sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si è realizzata una fattispecie di successione "ex lege" delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte U.S.L., con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione "in universum ius" delle A.S.L. alle preesistenti U.S.L.; poiché, però, tale successione delle Regioni è caratterizzata da una procedura di liquidazione, che è affidata ad un'apposita gestione stralcio, la quale è strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante ed individuata nell'ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed è rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore, il processo instaurato nei confronti di una U.S.L. prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie - salva l'ipotesi di intervento o chiamata in causa della Regione nella sua veste di successore a titolo particolare -, con le relative conseguenze in ordine alla legittimazione attiva e passiva di detto organo di rappresentanza della gestione stralcio ai fini della proposizione delle impugnazioni. (Nella specie, concernente una U.S.L. della Regione Emilia-Romagna, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'appello proposto dalla Regione e dal commissario liquidatore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)