Sez. 1, Sentenza n. 464 del 12/02/1976 (Rv. 379115 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - SANZIONI PECUNIARIE - ORDINANZA DI PAGAMENTO - SOTTOSCRIZIONE - DEL VICE PREFETTO VICARIO - LEGITTIMITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - SANZIONI PECUNIARIE - ORDINANZA DI PAGAMENTO - SOTTOSCRIZIONE - DEL VICE PREFETTO VICARIO - LEGITTIMITA.*
E legittima l'ordinanza di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie, per infrazioni al codice stradale, che sia stata emessa e sottoscritta dal Vice prefetto vicario, anziche dal prefetto, a nulla rilevando la Mancanza di espressa menzione delle ragioni di assenza od impedimento del prefetto, in quanto questi puo essere di diritto sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni, senza necessita di formale investitura. (Conf 1522/74, mass n 369657).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 1 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)