diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 969 del 05/04/1974 (Rv. 368898 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - RAPPRESENTANZA DI UNA PERSONA GIURIDICA DA PARTE DI UN SOGGETTO NON ABILITATO A RAPPRESENTARLA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - SANATORIA - MODALITA.*
Stato
decisa il 1974-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368898-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - RAPPRESENTANZA DI UNA PERSONA GIURIDICA DA PARTE DI UN SOGGETTO NON ABILITATO A RAPPRESENTARLA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - SANATORIA - MODALITA.*

Qualora la persona giuridica sia stata presente in giudizio per mezzo di soggetto non abilitato a rappresentarla, il difetto di legittimazione processuale e sanato con effetto retroattivo, rispetto alle nullita da esso dipendenti, mediante la Costituzione in giudizio, anche in appello, del legale rappresentante il quale manifesti, con il suo comportamento, la volonta di ratificare la condotta difensiva precedente a tale Costituzione e la sanatoria opera anche sul piano del diritto sostanziale. (V 2530'70, mass n 348837).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)