Sez. 1, Sentenza n. 2530 del 03/12/1970 (Rv. 348837 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - SOCIETA ED ENTI VARI - RAPPRESENTANZA DA PARTE DI PERSONA NON ABILITATA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - SANATORIA EX TUNC - COSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - SOCIETA ED ENTI VARI - RAPPRESENTANZA DA PARTE DI PERSONA NON ABILITATA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - SANATORIA EX TUNC - COSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - CONDIZIONI.*
Qualora la persona giuridica sia stata presente nel processo per mezzo di una persona fisica non abilitata a rappresentarla, il difetto di legittimazione processuale e sanato con effetto retroattivo, rispetto alle nullita da esso dipendenti, mediante la Costituzione in giudizio, anche in appello, del legale rappresentante il quale manifesti con il suo comportamento la volonta di ratificare la condotta difensiva precedente a tale Costituzione. (V 409'68, massima n 331407 1708'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)