Sez. 5, Sentenza n. 476 del 17/03/1971 Ud. (dep. 05/06/1971) Rv. 118258 - 01
REATO CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - CORRESPONSIONE DI ASSEGNI FAMILIARI NON DOVUTI - FATTISPECIE - MOMENTO CONSUMATIVO DELLA TRUFFA - CONTINUAZIONE DEL REATO.*
REATO CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - CORRESPONSIONE DI ASSEGNI FAMILIARI NON DOVUTI - FATTISPECIE - MOMENTO CONSUMATIVO DELLA TRUFFA - CONTINUAZIONE DEL REATO.*
Il DPR 30 maggio 1955 n 797, dispone che per ottenere gli assegni familiari gli aventi diritto sono tenuti a presentare al datore di lavoro un documento dal quale risulti la situazione della loro famiglia, ed a denunciare successivamente ogni variazione del proprio stato di famiglia ed ogni circostanza che possa influire sul diritto agli assegni, assegni che sono corrisposti a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo per il pagamento della retribuzione. La corresponsione degli assegni ai dipendenti che vengono retribuiti con stipendio mensile, avviene quindi ogni mese in base al calcolo effettuato tenendo conto della documentazione inizialmente presentata e delle denuncie di variazionì e qualora la documentazione sia insincera e costituisca un raggiro volto a trarre in inganno il datore di lavoro sulla sussistenza o sulla misura del diritto agli assegni familiari, si realizza una fattispecie caratterizzata da cio che il datore di lavoro, indotto inizialmente in errore, effettua in tempi successivi piu prestazioni tra loro distinte, ciascuna delle quali si risolve in un danno per chi la effettua ed in un profitto obiettivamente illecito per chi la riceve. E poiche il momento consumativo del delitto di truffa coincide con quello in cui si realizza l'evento, vale a dire il conseguimento del profitto con danno altrui, si hanno altrettanti delitti di truffa quante sono le prestazioni anche se, sussistendo nell'agente unicita di intento criminoso, le diverse truffe vengono a costituire un unico reato continuato. (V 111418, anno 1969, ed ivi citatà sez un n 2'1969, udienza 22 marzo 1969).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1955 num. 797 art. 37, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Legge 03/05/1955 num. 797 art. 38, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)