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Sez. 5, Sentenza n. 18846 del 10/12/2003 (Rv. 568761 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Cessione di unità immobiliare urbana - Esclusione dell'intento speculativo - Condizione - Abitazione del bene ad abitazione principale del cedente per la maggior parte del periodo intercorrente fra l'acquisto e la cessione - Termine di cinque anni fra acquisto e vendita - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568761-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

Sono escluse dalla tassabilità come "redditi diversi", a norma dell'art. 81, comma primo, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - disposizione che, vertendo in tema di agevolazioni tributarie, impone un'esegesi rigorosamente letterale, - le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di unità immobiliare, qualora questa sia stata adibita ad abitazione principale del cedente "per la maggior parte del periodo intercorrente tra l'acquisto e la cessione", senza che rilevi in tal caso il requisito cronologico dei "cinque anni" come termine intercorrente fra acquisto e vendita.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)