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Sez. 5, Ordinanza n. 17528 del 25/06/2024 (Rv. 671615-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Cessione infraquinquennale di immobile ad uso ufficio - Effettiva adibizione ad abitazione principale - Periodo intercorso tra l'acquisto e la cessione - Tassazione della plusvalenza - Esclusione - Condizioni - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE - In genere.
Stato
decisa il 2024-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671615-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di redditi diversi, la cessione, entro il quinquennio dall'acquisto, di un immobile classificato ad uso ufficio, ma oggettivamente classificabile anche ad altri usi abitativi, non comporta l'assoggettamento a tassazione dell'eventuale plusvalenza conseguita, ove il bene sia stato effettivamente adibito, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la cessione, ad abitazione principale del cedente (sul quale grava il relativo onere probatorio) o di un suo familiare, anche se tale destinazione sia avvenuta in contrasto con la classificazione catastale, potendosi in tal caso escludere l'intento speculativo dell'operazione.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)