Sez. 4, Sentenza n. 8250 del 25/01/1974 Ud. (dep. 13/11/1974) Rv. 128437 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - PROVVISIONALE - MINOR GRADO DI COLPA RITENUTO IN APPELLO - OBBLIGO DI RIDURRE LE MISURE DELLA PROVVISIONALE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - PROVVISIONALE - MINOR GRADO DI COLPA RITENUTO IN APPELLO - OBBLIGO DI RIDURRE LE MISURE DELLA PROVVISIONALE - ESCLUSIONE.*
Il giudice di secondo grado, il quale ritenga un minor grado di colpa dell'imputato rispetto a quella accertata in prime cure, non e tenuto a ridurre l'entita della somma concessa alla parte civile quale provvisionale poiche questa trova unico limite nella misura del danno gia accertato restando all'imputato la piu ampia facolta di difesa in Sede civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)