Sez. L, Sentenza n. 2696 del 23/04/1980 (Rv. 406478 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - LICENZIAMENTO INTIMATO IN PERIODO VIETATO - MANCATA IMPUGNAZIONE - AZIONI ESPERIBILI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - LICENZIAMENTO INTIMATO IN PERIODO VIETATO - MANCATA IMPUGNAZIONE - AZIONI ESPERIBILI.*
A norma dell'art 2 della legge 30 dicembre 1971 n 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, la lavoratrice che non abbia impugnato il licenziamento illegittimo, perche intimato nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, nel termine e con le modalita fissate, non puo piu ottenere il ripristino del rapporto, ma puo solo fare valere, nel termine della prescrizione, il proprio diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza del licenziamento illegittimo.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)