Sez. L, Sentenza n. 4144 del 14/07/1984 (Rv. 436092 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - PUERPERIO - TERMINE DI NOVANTA GIORNI EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - FINZIONE - LICENZIAMENTO INTIMATO IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO STABILITO DALL'ART. 2 CITATO O DI QUELLO STABILITO PER CAUSA DI MATRIMONIO - NULLITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - PUERPERIO - TERMINE DI NOVANTA GIORNI EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - FINZIONE - LICENZIAMENTO INTIMATO IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO STABILITO DALL'ART. 2 CITATO O DI QUELLO STABILITO PER CAUSA DI MATRIMONIO - NULLITÀ - CONSEGUENZE.*
Il termine di novanta giorni (dal licenziamento) previsto dallo art. 2 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (sulla tutela delle lavoratrici madri) non è fissato per l'impugnativa del licenziamento della lavoratrice in gravidanza o puerperio, che è soggetto al generale regime delle nullità (art. 1422 cod. civ.), ma soltanto per la presentazione della certificazione concernente "l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano", e non è applicabile nel caso della preventiva conoscenza, da parte del datore di lavoro, dello stato (di gravidanza o puerperio) della lavoratrice licenziata. Il licenziamento intimato in violazione del divieto stabilito dall'art. 2 citato, come del divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio (art. 1 legge n. 7 del 1963), essendo nullo e perciò improduttivo di effetti, non determina la risoluzione del rapporto di lavoro neppure alla scadenza del periodo tutelato dalla legge. (V 6611/81, mass n 417467; (V 2696/80, mass n 406478; (V 3110/73, mass n 366880; (V 192/73, mass n 361994; (V 1668/66, mass n 323260; (V 1618/64, mass n 302317).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1422, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)