Sez. 3, Sentenza n. 1634 del 14/02/2000 (Rv. 533844 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO DECISORIO | Ammissibilità - Su circostanze decisive per la decisione della domanda o di capi di essa - Necessità - Su circostanze concernenti fasi dell'iter logico della decisione - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO DECISORIO
Il giuramento decisorio, per essere ammesso, deve avere ad oggetto circostanze dalle quali, come espressamente richiede l'art. 2736 n. 1 cod.civ., dipende la decisione di uno o più capi della domanda, ossia circostanze tali che al giudice, previo accertamento sull'"an iuratum sit", non resti altro che accogliere o rigettare la domanda o singoli capi di essa, mentre se il predetto giuramento fosse ammissibile anche su circostanze attinenti a fasi dell'iter logico per decidere detti capi non sarebbe distinguibile da altre risultanze processuali soggette alla valutazione del giudice per pervenire alla decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)