Sez. 3, Sentenza n. 15016 del 05/08/2004 (Rv. 577238 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO DECISORIO | Ammissibilità - Oggetto - Circostanze decisive per la decisione della domanda o di capi autonomi di essa - Necessità.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO DECISORIO
Il giuramento può dirsi decisorio quando ha ad oggetto (non uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione) ma circostanze dalle quali discende la decisione di uno o più capi della domanda, circostanze, cioè, tali da comportare che il giudice, previo accertamento dell'"an iuratum sit", debba soltanto accogliere o rigettare la domanda - ovvero singoli capi di essa -, basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato (ovvero sulla mancata prestazione del medesimo) e su eventuali fatti pacifici e notori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)