Sez. 3, Sentenza n. 7255 del 13/04/1981 Ud. (dep. 18/07/1981) Rv. 149874 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - CONSUMAZIONE - PRESCINDE DAL COMPIMENTO DI OPERE MATERIALI DI FRAZIONAMENTO.*
EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - CONSUMAZIONE - PRESCINDE DAL COMPIMENTO DI OPERE MATERIALI DI FRAZIONAMENTO.*
La lottizzazione non consiste in un qualsiasi frazionamento del suolo, ma nella suddivisione di un comprensorio finalizzata alla costruzione edilizia; ha carattere meramente programmatorio e preparatorio e, per riflesso, si perfeziona indipendentemente dall'inizio di opere materiali di utilizzazione del terreno, che possono essere realizzate anche in un secondo momento e da altre persone. Pertanto il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva coincide col compimento di quegli Atti che determinano in modo inequivoco la destinazione dell'area a scopo edilizio.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)