Sez. 3, Sentenza n. 412 del 10/11/1981 Ud. (dep. 16/01/1982) Rv. 151612 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - AREE FABBRICABILI - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOZIONE.*
EDILIZIA - IN GENERE - AREE FABBRICABILI - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOZIONE.*
Il reato di cui all'art. 28 legge 17 agosto 1942, n. 1150 (oggi sanzionato dall'art. 17 lett. B) della legge 28 gennaio 1977 n. 10) si concreta quando si proceda anche soltanto al frazionamento della area, cioè alla suddivisione del terreno in porzioni suscettibili di sfruttamento edilizio, in modo che ciò induca a prevedere l'effettiva realizzazione di tale sfruttamento pur in assenza di opere visibili od apprezzabili nella loro materialità; sicché, l'eventuale mancata esecuzione da parte del privato di opere di urbanizzazione non ha rilievo alcuno. Tale interpretazione corrisponde alla finalità della norma, intesa a combattere ogni fenomeno di urbanizzazione ed assetto edilizio del territorio non programmato o diverso da quello programmato dall'ente pubblico territoriale; e perciò include ogni momento o aspetto di tale fenomeno idoneo ad esteriorizzarlo o ad integrarne la realizzazione. (V mass n 147740; (Conf mass nn 149874, 149641, 149321, 148717, 147539, 147538, 146889, 146174, 146111, 146096, 089001).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)