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Sez. L - , Ordinanza n. 3644 del 07/02/2019 (Rv. 652874 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - EFFICACIA OGGETTIVA | Limiti - Individuazione - Attinenza ai soli vizi dell'atto accertati - Conseguenze - Esercizio del potere di autotutela della p.a. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652874-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - EFFICACIA OGGETTIVA

Il giudicato amministrativo si forma solo in relazione ai vizi dell'atto di cui sia stata accertata la sussistenza o l'insussistenza; ne consegue che, nell'ipotesi di immissione in ruolo di un pubblico impiegato in assenza dei requisiti di legge, poi annullata con deliberazione dell'organo di controllo, la pronuncia con cui il giudice amministrativo determini la caducazione per incompetenza di tale deliberazione non preclude all'Amministrazione, in sede di autotutela e al fine di evitare l'illegittimo esborso di risorse pubbliche, la possibilità di assumere le medesime determinazioni assunte con l'atto annullato dal giudice, e dunque di revocare la nomina del pubblico impiegato, con il solo limite di non incorrere nel vizio già accertato in sede giudiziale.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1985 num. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)