Sez. L, Sentenza n. 3724 del 11/08/1977 (Rv. 387385 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI COLLETTIVI - DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - INAPPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI COLLETTIVI - DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - INAPPLICABILITA.*
L'art 18 dello statuto dei lavoratori ha rafforzato la tutela del lavoratore, introducendo nuove misure (reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno) contro i licenziamenti individuali illegittimi, ma non ha abrogato, neppure implicitamente, il capoverso dell'art 11 della legge n 604 del 1966, che esclude dalle Disposizioni della legge stessa la disciplina dei licenziamenti collettivi. Pertanto deve riconoscersi l'autonoma sussistenza del licenziamento collettivo per riduzione di personale e l'inapplicabilita a questo della disciplina normativa dei licenziamenti individuali approntata dalla legge n 604 del 1966. (V 172/75; (V 3582/74).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)