Sez. L, Sentenza n. 3648 del 28/06/1979 (Rv. 400067 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - REQUISITI - LICENZIAMENTO DI TUTTI GLI ADDETTI AD UN DETERMINATO REPARTO A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE CON AFFIDAMENTO DELLE LAVORAZIONI AD UN'AZIENDA ESTERNA - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - REQUISITI - LICENZIAMENTO DI TUTTI GLI ADDETTI AD UN DETERMINATO REPARTO A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE CON AFFIDAMENTO DELLE LAVORAZIONI AD UN'AZIENDA ESTERNA - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Il giudice per riconoscere la sussistenza degli estremi di un licenziamento collettivo per riduzione di personale deve accertare non solo se abbiano avuto svolgimento le procedure conciliative ovvero - ove esse non siano state richieste - se sia trascorso il termine minimo di sospensione previsto dagli accordi sindacali, ma altresi se al licenziamento corrisponda il concreto venir meno con carattere di definitivita - e non la semplice modifica sotto il profilo tecnico funzionale - di una parte dell'attivita economica esercitata nell'impresa con conseguente necessita dell'eliminazione dei plurimi posti di lavoro, nel mentre ogni altro caso deve essere valutato con i criteri di giustificazione di cui all'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604. Non e, pertanto, da considerarsi come licenziamento collettivo per riduzione di personale quello che riguarda tutti gli addetti ad un determinato reparto, le cui lavorazioni, a seguito della ristrutturazione, sono state affidate ad un'azienda esterna. (V 1270/79, mass n 397504; (V 4307/78, mass n 393974; (V 3724/77, mass n 387385).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/11/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)