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Sez. 3, Sentenza n. 1389 del 09/02/1988 (Rv. 457522 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - ESAME DELLA PRETESA DEDOTTA IN GIUDIZIO, SOLLECITATA DAL LITISCONSORTE COSTITUITO CON APPELLO INCIDENTALE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457522-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - ESAME DELLA PRETESA DEDOTTA IN GIUDIZIO, SOLLECITATA DAL LITISCONSORTE COSTITUITO CON APPELLO INCIDENTALE - PRECLUSIONE.*

La rimessione della causa al primo giudice a norma dell'art. 354 cod. proc. civ. per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa preclude l'esame nel merito della pretesa dedotta in giudizio, ancorché sollecitata dal litisconsorte costituito con appello incidentale, dovendosi garantire il doppio grado di giurisdizione al litisconsorte pretermesso e la posizione di assoluta uguaglianza di tutte le parti nel processo, con la rinnovazione, a contraddittorio pieno, della attività invalidamente svolta in primo grado. (V 1737/77, mass n 385454).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)