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Sez. 2, Sentenza n. 1737 del 06/05/1977 (Rv. 385454 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - CONTRASTO DELL'ART 354 COD PROC CIV CON GLI ARTT 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1977-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385454-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - CONTRASTO DELL'ART 354 COD PROC CIV CON GLI ARTT 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale dell'art 354 cod proc civ per contrasto con gli artt 3 e 24 cost, sotto il profilo che la norma denunciata non assicurerebbe il rispetto del doppio grado di giurisdizione per la parte rimasta senza sua colpa esclusa dal contraddittorio in primo grado, in quanto, non solo non esiste garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito, ma, inoltre, nelle ipotesi previste dall'art 354 cod proc civ l'assoluta eguaglianza di posizione delle parti del processo viene ampiamente realizzata ritenendo nulla per tutte le parti l'attivita svolta in primo grado e rinnovando, nel contraddittorio di tutte le parti, la attivita medesima. (V 3982/74, mass n 372565).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)