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Sez. L, Sentenza n. 5311 del 11/10/1979 (Rv. 401904 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - CAUSE - NEGOZIO CONTRARIO ALL'ORDINE PUBBLICO - SANZIONE ESPRESSA DI NULLITA - MANCANZA - IRRILEVANZA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CLAUSOLE IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - NULLITA.*
Stato
decisa il 1979-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401904-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - CAUSE - NEGOZIO CONTRARIO ALL'ORDINE PUBBLICO - SANZIONE ESPRESSA DI NULLITA - MANCANZA - IRRILEVANZA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CLAUSOLE IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - NULLITA.*

In presenza di un negozio contrario all'ordine pubblico, la Mancanza di una espressa sanzione di nullita non e rilevante ai fini della nullita dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art 1418 cod civ che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi (assoluti) non si accompagna una previsione di nullita. Pertanto, poiche il carattere inderogabile delle Disposizioni della legge 11 febbraio 1971 n 11, sulla nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici, risulta oltre che dalla natura della materia trattata, espressamente dall'art 29 della legge stessa, al giudice ai fini della declaratoria di nullita di un atto negoziale contrario alle Disposizioni della legge citata e vietata ogni indagine per stabilire se la norma o le norme contraddette dall'autonomia privata abbiano carattere imperativo, dettate nell'interesse pubblico.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)