Sez. 1, Sentenza n. 5250 del 04/03/2010 (Rv. 611909 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Scritture private depositate presso uffici giudiziari - Copie autentiche estratte dal cancelliere - Efficacia delle scritture originali - Equipollenza - Fattispecie relativa a cambiali oggetto di sequestro penale.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
Le copie autentiche, estratte dal cancelliere, di scritture private (nella specie cambiali oggetto di sequestro penale) depositate presso gli uffici giudiziari, hanno la stessa efficacia delle scritture originali, essendo il cancelliere, a norma dell'art. 2715 cod. civ., un pubblico depositario di tali titoli.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2715
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)