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Sez. 3, Sentenza n. 2018 del 09/07/1974 (Rv. 370283 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - TITOLI DI CREDITO - COPIA AUTENTICA DI CAMBIALE SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PENALE - EFFICACIA ESECUTIVA - SUSSISTENZA - MANCATA MENZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE PENALE RICHIESTA DALL'ART 343 COD PROC PEN - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370283-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - TITOLI DI CREDITO - COPIA AUTENTICA DI CAMBIALE SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PENALE - EFFICACIA ESECUTIVA - SUSSISTENZA - MANCATA MENZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE PENALE RICHIESTA DALL'ART 343 COD PROC PEN - IRRILEVANZA.*

Le copie autentiche di cambiali sottoposte a sequestro penale hanno, ai sensi dell'art. 2715 cod. civ., la stessa efficacia di titolo esecutivo propria dei documenti originari e possono essere, quindi, utilizzate per l'inizio dell'esecuzione forzata anche se in esse e nel precetto non sia stata fatta menzione dell'autorizzazione del giudice penale, richiesta dall'art. 343 cod. proc. pen. per il rilascio di copie degli atti sequestrati. Questa autorizzazione, infatti, non attribuisce al cancelliere, in ordine a tali atti, il potere di certificazione che gli è, invece, conferito direttamente dalla legge, ma, siccome è diretta soltanto ad evitare che l'esercizio di detto potere possa pregiudicare l'esigenza di riservatezza che impronta il procedimento penale, attiene ad un rapporto interno fra giudice e cancelliere che sorge e si esaurisce nell'ambito stesso dell'ufficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2715, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 343 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)