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Sez. 5, Sentenza n. 7645 del 28/05/1984 Ud. (dep. 27/09/1984) Rv. 165792 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO DEVOLUTIVO - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - COMPETENZA (QUESTIONE DI) - FATTO - QUALIFICAZIONE GIURIDICA PIÙ GRAVE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA E TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - REFORMATIO IN PEIUS - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165792-01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO DEVOLUTIVO - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - COMPETENZA (QUESTIONE DI) - FATTO - QUALIFICAZIONE GIURIDICA PIÙ GRAVE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA E TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - REFORMATIO IN PEIUS - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi in cui sia stato interposto appello soltanto dallo imputato, non viola il principio del divieto della reformatio in peius il giudice di secondo grado che dia una qualificazione giuridica più grave al fatto, sia quando quest'ultimo rimanga nell'ambito della Competenza del primo giudice, sia quando, essendo superata detta Competenza, annulli la sentenza e trasmetta gli Atti al pubblico ministero.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)