Sez. 1, Sentenza n. 12242 del 30/09/1986 Ud. (dep. 30/10/1986) Rv. 174188 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DEFINIZIONE GIURIDICA - DIVERSA E PIÙ GRAVE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DEFINIZIONE GIURIDICA - DIVERSA E PIÙ GRAVE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Il giudice di appello, in Mancanza d'impugnazione del P.m., ha il potere di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa, ancorché più grave, con il solo limite del divieto della "reformatio in pleius" per quanto attiene alla sanzione ed ai benefici concessi dal primo giudice, senza incorrere nella violazione dell'art. 477 cod. proc. pen. (V mass n 165792; (Conf mass n 166343).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)