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Sez. 4, Sentenza n. 8917 del 24/06/1983 Ud. (dep. 26/10/1983) Rv. 160868 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - COLPA PROFESSIONALE - LIMITAZIONE ALLE IPOTESI DI DOLO E COLPA GRAVE EX ART. 2236 COD. CIV. - ESCLUSIONE DELL'ERRORE DETERMINATO DA NEGLIGENZA ED IMPRUDENZA - APPLICABILITÀ DELLA LIMITAZIONE ALLE IPOTESI DI IMPERIZIA - PRESTAZIONE DEL SANITARIO DI ORDINARIA DIFFICOLTÀ - INAPPLICABILITÀ DELLA LIMITAZIONE ANCHE ALL'IPOTESI DI IMPERIZIA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160868-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - COLPA PROFESSIONALE - LIMITAZIONE ALLE IPOTESI DI DOLO E COLPA GRAVE EX ART. 2236 COD. CIV. - ESCLUSIONE DELL'ERRORE DETERMINATO DA NEGLIGENZA ED IMPRUDENZA - APPLICABILITÀ DELLA LIMITAZIONE ALLE IPOTESI DI IMPERIZIA - PRESTAZIONE DEL SANITARIO DI ORDINARIA DIFFICOLTÀ - INAPPLICABILITÀ DELLA LIMITAZIONE ANCHE ALL'IPOTESI DI IMPERIZIA - FATTISPECIE.*

La limitazione della responsabilità dei professionisti alle ipotesi di dolo o di colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 cod. civ. concerne soltanto l'errore dovuto ad imperizia e non anche l'errore determinato da negligenza, incuria, imprudenza dato che essa è configurabile quando la prestazione abbia richiesto la soluzione di "problemi tecnici di speciale difficoltà". Pertanto, quando la responsabilità del professionista trova la sua origine nella carenza di diligenza o di prudenza, la valutazione deve essere effettuata con riguardo alla natura dell'attività svolta con la conseguenza che è rilevante anche la colpa lieve in quanto la diligenza da impiegare è quella dell'accorto professionista, che eserciti, cioè, la sua attività con scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione. Pertanto nel caso dell'esercente la professione sanitaria, qualora la prestazione sia di ordinaria difficoltà, egli è tenuto ad osservare le regole dell'arte medica, relative alla malattia e alle sue cure, che ogni medico deve conoscere e rispettare. (fattispecie in cui il sanitario aveva prescritto al paziente un farmaco (lisozima), potenzialmente idoneo a provocare uno shock anafilattico, senza far precedere ed accompagnare la somministrazione da idonei accertamenti e cautele, configurandosi in tal modo la sua colpa, sotto il profilo dell'imperizia, per la sopravvenuta indicata conseguenza con esito letale per il paziente). (Cass 26 novembre 1980, mass n 12586; (Cass 8 marzo 1979, mass n 1441).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)