Sez. 4, Sentenza n. 10210 del 10/04/1984 Ud. (dep. 17/11/1984) Rv. 166749 - 01
PROFESSIONISTI - IN GENERE - MEDICI E CHIRURGHI - COLPA PROFESSIONALE - ESTREMI.*
PROFESSIONISTI - IN GENERE - MEDICI E CHIRURGHI - COLPA PROFESSIONALE - ESTREMI.*
In tema di colpa professionale, è principio generale che la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività svolta (art. 1176 comma secondo cod. civ.) - tuttavia, anche in rapporto a tale criterio restrittivo, la condotta del professionista (nella specie, sanitario) può essere censurata, anche sotto il profilo della colpa lieve, quando l'errore sia frutto di negligenza, per l'omissione della più comune diligenza rapportata al grado medio di cultura e capacità professionale. (Conf mass n 160867; (Conf mass n 160868).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)