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Sez. 5, Sentenza n. 17194 del 23/07/2009 (Rv. 609275 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Parti - Enti esponenziali di contribuenti - Intervento "ad adiuvandum" - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609275-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il d.lgs. n. 546 del 1992 attribuisce la qualifica di ricorrente nel processo tributario al soggetto destinatario dello specifico atto amministrativo, secondo la tipologia elencata dall'art. 19 del medesimo decreto, e riserva la possibilità dell'intervento volontario ai soli soggetti che, insieme al ricorrente, siano destinatari dell'atto o parti del rapporto tributario controverso, escludendo, quindi, la possibilità di intervento per gli enti esponenziali, che agiscono per la tutela di un'indefinita categoria di interessati. Né tale quadro normativo è stato modificato dagli artt. 139 e 140 del d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), i quali hanno attribuito la "legitimatio ad causam" non a tutte le aggregazioni o comitati di consumatori o utenti, ma soltanto alle associazioni ufficiali, inserite in un apposito elenco ministeriale dopo la verifica dei prescritti requisiti, sempre che si tratti di giudizi dinanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria e siano in discussione violazioni seriali di massa. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non legittimata a partecipare al processo tributario la ONLUS Fisco SOS).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 139, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)