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Sez. 5, Sentenza n. 139 del 09/01/2004 (Rv. 569350 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Parti - Ente esponenziale di una indefinita categoria di contribuenti - Legittimazione a proporre ricorso - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569350-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, va esclusa la legittimazione a proporre ricorso, di un ente esponenziale che agisca a tutela di una generica ed indefinita categoria di contribuenti (nella fattispecie, Onlus Fisco Sos), atteso che, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la qualifica di ricorrente è strettamente collegata a quella di soggetto destinatario di uno specifico atto amministrativo (secondo la tipologia ivi elencata) e non vi è quindi spazio per l'impugnazione di atti che possano coinvolgere un indeterminato numero di soggetti (atti eventualmente impugnabili in altra sede, come si evince dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. citato), e, d'altra parte, ai sensi dell'art. 14 del medesimo d.lgs., anche l'intervento volontario nel processo tributario è limitato ai soggetti che, insieme al ricorrente, siano destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)