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Sez. 2, Sentenza n. 484 del 25/01/1982 (Rv. 418182 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418182-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE - ESTENSIONE.*

In base al combinato disposto degli artt. 1065 e 1067, primo comma, cod. civ., dei quali il secondo è in stretta correlazione con il primo e costituisce attuazione ed ulteriore completamento del principio ivi sancito, deve ritenersi vietato al titolare della servitù di compiere innovazioni, sia che realizzino un ampliamento ed un conseguente aggravamento del contenuto della servitù, in violazione del principio di cui all'art. 1065 citato, sia che si riflettano sull'Esercizio della servitù, incidendo su elementi strumentali al medesimo - ed in particolare sulle opere attraverso le quali esso si esplica - mediante aggravamento della condizione del fondo servente, secondo la previsione del summenzionato art. 1067, primo comma.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)