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Sez. 2, Sentenza n. 7554 del 16/12/1986 (Rv. 449579 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DOMANDE NUOVE IN SEDE DI CONCLUSIONI - MANCATA ECCEZIONE DELLA CONTROPARTE - ACCETTAZIONE IMPLICITA DEL CONTRADDITTORIO - CONSEGUENZE - ECCEZIONE FORMULATA PER LA PRIMA VOLTA IN COMPARSA CONCLUSIONALE - TEMPESTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449579-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DOMANDE NUOVE IN SEDE DI CONCLUSIONI - MANCATA ECCEZIONE DELLA CONTROPARTE - ACCETTAZIONE IMPLICITA DEL CONTRADDITTORIO - CONSEGUENZE - ECCEZIONE FORMULATA PER LA PRIMA VOLTA IN COMPARSA CONCLUSIONALE - TEMPESTIVITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio di primo grado, la proposizione della domanda nuova, anche per la prima volta in Sede di precisazione delle conclusioni - configurando, ex art. 184 cod. proc. civ., una nullità rilevabile non già di ufficio, ma solo su eccezione della controparte - resta conseguentemente acquisita al processo, in Mancanza di tempestiva contestazione ex adverso. A tal fine, non può considerarsi tempestiva l'eccezione formulata nella successiva comparsa conclusionale, che ha la sola funzione di illustrare le conclusioni di fatto e di diritto già fissate davanti all'istruttore. (V 3964/83, mass n 428902; (V 5779/82, mass n 423519; (Conf 5442/84, mass n 437139, sulla prima parte; (Conf 496/82, mass n 418182, sulla prima parte; (Conf 1604/81, mass n 412268, sulla prima parte; (Conf 1698/84, mass n 433775, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)