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Sez. 1, Sentenza n. 11209 del 28/08/2000 (Rv. 539787 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Espulsione amministrativa dello straniero - Disciplina ex art. 16 della legge n. 40 del 1998 (Concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari) - Presupposti - Accertamento della situazione di violenza o grave sfruttamento nei confronti dello straniero - Legittimazione all'accertamento - Organi pubblici - Configurabilità - Organi privati - Esclusione - Conseguenze - Accertamenti svolti da organi privati - Espulsione dello straniero - Legittimità.
Stato
decisa il 2000-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539787-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

La norma di cui all'art. 16 della legge n. 40 del 1998 (a mente della quale può essere concesso il permesso di soggiorno per motivi umanitari nelle ipotesi di "situazioni accertate di violenza o grave sfruttamento nei confronti di uno straniero") postula che i presupposti per il rilascio del permesso stesso siano accertati da un organo pubblico (forze dell'ordine, autorità giudiziaria, servizi sociali degli enti locali ecc.), con conseguente esclusione della rilevanza degli accertamenti provenienti da organizzazioni private, ritenute dal legislatore inidonee a fornire le necessarie garanzie di attendibilità ed imparzialità.

Riferimenti normativi: Legge 06/03/1998 num. 40 art. 16, Legge 13/04/1999 num. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)