Sez. 1, Sentenza n. 716 del 21/01/1995 (Rv. 489838 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - IN GENERE | "Decisione sul merito" - Nozione - Sentenza non definitiva - Statuizione sulla competenza e decisione di rinviare al definitivo la soluzione di altri punti della controversia - Impugnazione anche di tale ultima statuizione di carattere processuale - Sentenza - Appello - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - IN GENERE
Ai fini dell'art. 42 cod. proc. civ. - secondo cui la sentenza che, pronunciando sulla competenza, non decide il merito della causa, può essere impugnata solo con regolamento di competenza - per "decisione sul merito" s'intende non soltanto la pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, bensì la risoluzione di ogni questione diversa da quella sulla competenza, sia di carattere sostanziale che processuale, a meno che tale risoluzione non sia incidentale e funzionale rispetto alla decisione sulla competenza. Ne deriva che, avverso una sentenza di primo grado non definitiva, la quale oltre a statuire sulla competenza, decida di rinviare al definitivo la soluzione di altri punti della controversia, è ammissibile l'appello, qualora detto gravame si riferisca non solo alla competenza, bensì anche alla statuizione, di carattere processuale, concernente la separazione della decisione dei vari capi delle domande.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)