Sez. L, Sentenza n. 9169 del 27/08/1991 (Rv. 473659 - 01)
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere | Esperibilità - Presupposto - Sentenza non di merito - Estremi.
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere
Ai fini dell'impugnabilità della sentenza con istanza di regolamento, necessario o facoltativo, di competenza, per decisione sul merito si intende non soltanto una pronunzia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, bensì anche la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, siano esse di carattere processuale o sostanziale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che tale risoluzione, sia avvenuta "incidenter tantum", al solo fine della statuizione sulla competenza: ciò che va verificato prescindendo dalle specifiche doglianze proposte avverso la sentenza impugnata e con esclusivo riferimento al contenuto della medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)