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Sez. 1, Sentenza n. 1227 del 05/06/1967 (Rv. 327728 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - IN GENERE - PAGAMENTI DEGLI ENTI PUBBLICI - LUOGO DEL PAGAMENTO - DEROGA ALLA REGOLA SANCITA NELL'ART 1182 TERZO COMMA COD CIV - ESECUZIONE DI PRECEDENTI PAGAMENTI A MEZZO VAGLIA CAMBIARIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327728-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - IN GENERE - PAGAMENTI DEGLI ENTI PUBBLICI - LUOGO DEL PAGAMENTO - DEROGA ALLA REGOLA SANCITA NELL'ART 1182 TERZO COMMA COD CIV - ESECUZIONE DI PRECEDENTI PAGAMENTI A MEZZO VAGLIA CAMBIARIO - IRRILEVANZA.*

Le norme che regolano le modalita dei pagamenti facenti carico ad enti pubblici, individuandone il luogo nella Sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente debitore, costituiscono deroga alla regola sancita nell'art. 1182, terzo comma, cod.civ., secondo cui l'obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta al domicilio del creditore. Ne in questi casi ha Rilevanza la circostanza che l'ente stesso abbia in precedenza effettuato pagamenti a mezzo vaglia cambiario.*

Riferimenti normativi: Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 55, Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)