Sez. 3, Sentenza n. 5066 del 03/03/2009 (Rv. 607654 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ | Locazione di immobile ad Amministrazione dello Stato - Inadempimento nel pagamento dei canoni - Interessi corrispettivi - Decorrenza - Patto contrario all'art. 1282, secondo comma, cod. civ. - Necessità - Interessi moratori - Decorrenza - Dalla costituzione in mora da parte del locatore creditore - Fondamento.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ
In mancanza di prova dell'esistenza di patto contrario al disposto di cui all'art. 1282, secondo comma, cod. civ., sui debiti delle pubbliche amministrazioni per canoni di locazione sono dovuti i soli interessi moratori, con decorrenza dalla data della costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui al primo comma dell'art. 1219 cod. civ., atteso che, in relazione a tali debiti pecuniari, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma terzo, cod. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura "querable" dell'obbligazione comporta che il ritardo nei pagamenti non determina automaticamente gli effetti della costituzione in mora "ex re", ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 3.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)