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Sez. 2, Sentenza n. 1330 del 12/01/2024 (Rv. 669971-02)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Morte della parte - Riassunzione mediante notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente - Necessaria individuazione degli eredi - Onere della prova - A carico di chi afferma la qualità di erede.
Stato
decisa il 2024-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669971-02

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

In tema di riassunzione del processo per morte di una parte mediante notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente, l'accertamento della qualità di erede, afferendo all'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa, resta assoggettato ai principi generali su cui si fonda l'onere della prova, di cui all'art. 2967 c.c., non potendosi desumere dalla mera costituzione in giudizio l'accettazione tacita dell'eredità, con la conseguenza che grava sulla parte che alleghi la qualità di erede fornirne la prova, spettando poi al giudice verificare l'assolvimento dell'onere, anche valutando il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato.

Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)