Sez. 3, Ordinanza n. 3267 del 13/02/2026 (Rv. 677828-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Notificazione della sentenza ex art. 303, comma 2, c.p.c. - Omessa impugnazione da parte dei chiamati all'eredità - Accettazione tacita - Esclusione - Ragioni. SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
La mancata impugnazione della sentenza notificata collettivamente e impersonalmente ai chiamati all'eredità nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., non integra accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di un comportamento meramente inerte, dal quale non può desumersi in alcun modo una manifestazione di volontà.
Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)