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Sez. L, Sentenza n. 11691 del 01/06/2005 (Rv. 582112 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento del dirigente - Indennità supplementare - Indennità sostitutiva di preavviso - Presupposti - Giustificatezza del licenziamento e giusta causa dello stesso - Diversità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582112-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

A differenza dell'esonero del datore di lavoro dal pagamento dell'indennità supplementare, generalmente prevista per i dirigenti di azienda dalla contrattazione collettiva, che presuppone la giustificatezza del licenziamento, l'esonero dall'obbligo del preavviso o da quello alternativo del pagamento dell'indennità sostitutiva presuppone la giusta causa, nozione non del tutto sovrapponibile a quella di giustificatezza: mentre la giusta causa consiste in un fatto che, in concreto valutato (e cioè, sia in relazione alle sua oggettività sia con riferimento alle sue connotazioni soggettive), determina una grave lesione della fiducia del datore di lavoro nel proprio dipendente, tale da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto, tenuto conto altresì della natura di quest'ultimo e del grado di fiducia che esso postula, la ricorrenza della giustificatezza dell'atto risolutivo - ancor più strettamente vincolata al carattere fiduciario del rapporto di lavoro dirigenziale - è da correlare alla presenza di valide ragioni di cessazione del rapporto lavorativo, come tali apprezzabili sotto il profilo della correttezza e della buona fede, sicché non giustificato è il licenziamento per ragioni meramente pretestuose, al limite della discriminazione, ovvero anche del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza dell'esercizio del diritto. Conseguentemente, possono ricorrere le condizioni per non corrispondere l'indennità' supplementare, in presenza della giustificatezza del licenziamento, e non sussistere quelle per negare l'indennità' sostitutiva di preavviso in assenza della giusta causa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato l'indennità' di preavviso motivando adeguatamente in ordine alla giustificatezza del licenziamento e trascurando il profilo dell'impossibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)