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Sez. 1, Sentenza n. 17564 del 02/08/2006 (Rv. 591965 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'indennità supplementare prevista dall'accordo integrativo del CCNL del 3 ottobre 1989 per i dirigenti industriali.
Stato
decisa il 2006-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591965-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, la cui valutazione è censurabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale ovvero della insufficienza o contraddittorietà della motivazione. (Nella specie, il giudice del merito ha ritenuto, con motivazione giudicata congrua e priva di vizi logico-giuridici, che l'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto, prevista dall'accordo del 3 ottobre 1989, integrativo del CCNL per i dirigenti di aziende industriali nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di "ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, ovvero crisi settoriale o aziendale" dichiarate a norma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, o di situazioni aziendali accertate ai sensi dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero ancora di amministrazione straordinaria, non fosse dovuta nel caso di assoggettamento del datore di lavoro alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di ipotesi distinta da quelle - specifiche e fortemente tipizzate - contemplate dall'accordo medesimo e ad esse non assimilabile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 03/10/1989, Legge Falliment. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)