Sez. 1, Sentenza n. 40522 del 02/10/2008 Cc. (dep. 30/10/2008) Rv. 241438 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Sospensione ordinata per una prima condanna - Condanna successiva per fatti in continuazione a pena beneficianti della sospensione - Revoca del beneficio ex art. 168, comma primo n. 1, cod. pen. - Decorrenza del termine quinquennale e pena oggetto della revoca - Individuazione.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In caso di revoca ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. della sospensione condizionale della pena concessa con una prima sentenza per reati unificati dalla continuazione con quelli oggetto di una successiva sentenza di condanna che abbia esteso il beneficio all'intera pena determinata per il reato continuato, i termini stabiliti dall'art. 163 stesso codice vanno computati a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la prima sentenza, ma la revoca va circoscritta alla parte di pena che, nell'ambito del reato continuato, è stata imputata al reato (o ai reati) oggetto della suddetta sentenza, e non all'intera pena originariamente inflitta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)