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Sez. 3, Sentenza n. 11058 del 04/11/1997 Ud. (dep. 02/12/1997) Rv. 209051 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Giudice dell'esecuzione - Unificazione di più reati - Revoca della condizionale concessa - Obbligo - Esclusione - Estensione delle beneficio - Possibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209051-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Ove più fatti, giudicati in distinti procedimenti, siano stati unificati ex art. 81 capoverso cod. pen., la sentenza di condanna per reato successivamente commesso non determina automaticamente la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la prima condanna, dovendo il giudice preliminarmente stabilire, al fine della deliberazione da adottare al riguardo, se, valutata l'azione unitaria del colpevole, il beneficio anzidetto possa estendersi alla seconda condanna e, pertanto applicarsi alla pena complessiva che sia stata determinata entro il limite sanzionatorio di cui all'art. 163 cod. pen., ovvero debba essere revocato in quanto il condannato non ne sia meritevole o siano venuti meno gli altri presupposti di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)