diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 922 del 13/05/1965 (Rv. 311791 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA PROCURA - DEL DIFENSORE - MANCATA AUTENTICAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1965-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311791-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA PROCURA - DEL DIFENSORE - MANCATA AUTENTICAZIONE - IRRILEVANZA.*

La mancata certificazione, da parte del difensore, sull'originale o sulla copia del ricorso, dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura, in calce al ricorsò non produce la nullita del mandato, trattandosi di mera formalita la cui omissione non e tale da incidere sui requisiti indispensabili perche l'atto raggiunga il suo scopo. (Conf. 2716/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)