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Sez. 1, Sentenza n. 3009 del 03/05/1986 (Rv. 446017 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - PROCURA IN CALCE AL RICORSO - MANCATA CERTIFICAZIONE DELL'AUTOGRAFIA DELLA FIRMA DEL RICORRENTE DA PARTE DEL DIFENSORE - NULLITÀ DEL MANDATO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446017-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - PROCURA IN CALCE AL RICORSO - MANCATA CERTIFICAZIONE DELL'AUTOGRAFIA DELLA FIRMA DEL RICORRENTE DA PARTE DEL DIFENSORE - NULLITÀ DEL MANDATO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura in calce al ricorso, non produce di per sè la nullità del mandato, non costituendo tale certificazione l'esclusivo ed indispensabile mezzo di prova della autografia della firma della parte, voluto dalla legge. Ne consegue che, come è dato alla controparte di contestare l'autografia della firma non autenticata, anche deducendone e tanto più provandone l'allografia, così può essere sufficiente, a riprova dell'autografia, la Mancanza di specifiche contestazioni ex adverso, in difetto di altri elementi o tanto più in presenza di altre concordanti risultanze (come, ad esempio, l'avvenuta apposizione della firma da parte del mandante in presenza della controparte o del suo difensore). (V 922/65, mass n 311791, sulla prima parte; (V 2716/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)