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Sez. 3, Sentenza n. 1065 del 18/05/1967 (Rv. 327437 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ONERE DELLE SPESE A CARICO DELLE PARTI CHE LE HANNO ANTICIPATE - CONTESTAZIONE SULL'ESTINZIONE - CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1967-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327437-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ONERE DELLE SPESE A CARICO DELLE PARTI CHE LE HANNO ANTICIPATE - CONTESTAZIONE SULL'ESTINZIONE - CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITA.*

Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ma questa regola non trova applicazione nel caso in cui una delle parti, opponendosi alla dichiarazione di Estinzione, provochi una controversia su questo oggetto, con ulteriore dispendio di attivita processuale, onde la contestazione insorta deve essere decisa non con ordinanza, ma con sentenza e la condanna alle spese va pronunciata secondo il normale criterio della soccombenza. (Cfr. 798-65, 2715-63, 1849-63, 1658-63.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)