diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1718 del 05/05/1975 (Rv. 375354 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - ESTINZIONE DEL PROCESSO - CONTROVERSIA SULL'ESISTENZA DELL'ESTINZIONE - PRONUNCIA SULLE SPESE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1975-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375354-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - ESTINZIONE DEL PROCESSO - CONTROVERSIA SULL'ESISTENZA DELL'ESTINZIONE - PRONUNCIA SULLE SPESE - DISCIPLINA APPLICABILE.*

La norma di cui all'art 310 quarto comma cod proc civ, che pone le spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate, non si applica nel caso di insorta controversia sul verificarsi o meno dell'Estinzione; in tale ipotesi, la sentenza che definisce il giudizio, risolvendo detta questione processuale, deve regolare le spese secondo il normale criterio della soccombenza. (V 803/71, mass n 350627; 1065/67, mass n 327437).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)