Sez. 1, Sentenza n. 9761 del 04/05/2011 (Rv. 617856 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI | Accordo delle parti sulle norme del procedimento - Limiti temporali - Inizio del procedimento - Derogabilità - Limiti - Consenso degli arbitri - Necessità - Fondamento.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI
In tema di arbitrato, l'accordo delle parti sulle norme da osservare nel procedimento arbitrale - che, secondo il disposto dell'art. 816 cod. proc. civ. (nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), deve essere concluso prima dell'inizio dello stesso - può intervenire anche dopo tale inizio, purché ricorra, in tal caso, anche l'assenso degli arbitri; invero, la norma pone il limite temporale nel loro interesse, affinché possano conoscere, prima di accettare l'incarico (momento cui si collega l'inizio del procedimento arbitrale), le regole procedurali che saranno chiamati ad applicare e, pertanto, ha carattere dispositivo e derogabile con il consenso degli interessati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 n. 7, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)