Sez. U, Sentenza n. 8038 del 08/04/2011 (Rv. 616835 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE | Riconoscimento di sentenza straniera - Presupposti - Condizione di reciprocità ex art. 64, lettera a), legge n. 218 del 1995 - Portata - Fattispecie.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE
In tema di riconoscimento delle sentenze straniere, emesse in un paese extraeuropeo, l'art. 64 lettera a) della legge 31 maggio 1995, n. 218, richiede che il giudice che abbia pronunciato tale sentenza fondi la sua competenza giurisdizionale sugli stessi principi in base ai quali, in casi corrispondenti, il giudice italiano esercita la sua giurisdizione nei confronti dello straniero. Ne consegue che può essere riconosciuta l'efficacia in Italia di una sentenza sull'affidamento di un minore, emessa in Cile, paese di residenza, al momento della domanda, dei due convenuti, (genitore e minore), di cui uno con doppia cittadinanza italiana e cilena (il minore), essendo unico giudice avente competenza giurisdizionale, ai sensi dell'art. 3 della legge richiamata, quello adito (il Tribunale della famiglia di Santiago del Cile), in quanto "poteva conoscere della causa secondo i principi della competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano" (art. 64 lettera a) legge n. 218 del 1995).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)