Sez. U, Sentenza n. 25275 del 29/11/2006 (Rv. 593339 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA | Art. 3 della legge n. 218 del 1995 - Giurisdizione italiana - Criteri di collegamento - Domicilio del convenuto in Italia - Art.43 cod. civ. - Rilevanza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA
Ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218, essendo venuto meno, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 cod. proc. civ., ogni riferimento allo straniero ai fini della determinazione dell'ambito della giurisdizione del giudice italiano, assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, il dato obiettivo del domicilio o della residenza del convenuto in Italia, dovendosi intendere la nozione di domicilio alla stregua dell'art. 43 cod. civ., cioè il luogo nel quale il convenuto ha la sede dei suoi affari ed interessi, e dovendo presumersi, in conformità a quanto di regola avviene, che il soggetto stabilisca la sede principale dei suoi affari ed interessi nel medesimo luogo in cui abitualmente dimora. (Nella specie, sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva riconosciuto la giurisdizione italiana, con riferimento ad un'azione di condanna per differenze retributive per attività dirigenziale svolta negli Stati Uniti, sul presupposto dell'accertata circostanza che il datore di lavoro, evocato in giudizio in proprio e quale rappresentante delle società controllate, aveva la residenza ed il centro dei propri affari in Italia e che le società che egli rappresentava, e sostanzialmente controllava influenzandone le decisioni e le scelte gestionali, avevano anch'esse la propria sede legale in Italia).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)