Sez. 1, Sentenza n. 4844 del 07/09/1982 (Rv. 422841 - 01)
STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI - PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL PADRE PER FAR RISCONTRARE LA NON CORRISPONDENZA FRA IL NOME SPETTANTE AL FIGLIO E QUELLO AD ESSO IMPOSTO, IN SEDE DI DICHIARAZIONE DI NASCITA RESA DALLA LEVATRICE - INDAGINE DEL GIUDICE - LIMITE.*
STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI - PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL PADRE PER FAR RISCONTRARE LA NON CORRISPONDENZA FRA IL NOME SPETTANTE AL FIGLIO E QUELLO AD ESSO IMPOSTO, IN SEDE DI DICHIARAZIONE DI NASCITA RESA DALLA LEVATRICE - INDAGINE DEL GIUDICE - LIMITE.*
Nel procedimento camerale per la rettificazione degli Atti dello stato civile, secondo la previsione del titolo IX del R.d. 9 luglio 1939 n. 1238, che sia stato promosso dal padre per far riscontrare la non corrispondenza fra il nome spettante al figlio e quello ad esso imposto, in Sede di dichiarazione di nascita resa dalla levatrice, l'indagine resta circoscritta all'accertamento della legittimità o meno del suddetto intervento della levatrice in sostituzione dei genitori, secondo il disposto dell'art. 70 del citato decreto, mentre resta estranea ogni eventuale controversia fra il padre e la madre (ancorché questa sia comparsa nel suddetto procedimento), in relazione al loro dissenso nella scelta del nome del figlio, la quale potrà trovare soluzione nella opportuna Sede contenziosa. (V 4922/78, mass n 394640).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)